Statuto
ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l’associazione di seguito denominata “Dimensione Scuola”, con sede in Lissone (MB) alla Via Antonio Origo,8.
La denominazione sociale dell’associazione, se richiederà l’iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Ente del Terzo Settore” e diventerà “ Dimensione Scuola Ente del Terzo Settore”.
L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.
La durata dell’associazione è illimitata.
La sede dell’associazione potrà essere mutata con deliberazione dell’assemblea dei soci.
ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:
- la tutela e la consulenza del personale della scuola statale e paritaria;
- la formazione degli associati tesa alla qualificazione della loro professionalità;
- la ricerca in ordine ai problemi educativi, all’innovazione scolastica, allo sviluppo della professione;
- la partecipazione come iniziativa culturale e politico-professionale, nella gestione democratica delle istituzioni scolastiche e negli organismi professionali;
- il servizio nel campo dell’educativo-sociale, anche mediante la collaborazione con le associazioni di volontariato che in esso operano;
- la qualificazione e lo sviluppo dell’iniziativa professionale nel campo dell’educazione permanente;
- la partecipazione alla vita sociale, all’attività sindacale, all’associazionismo scolastico internazionale;
- il rinnovamento della Scuola Italiana, integrandola nel campo europeo, con le sue tradizioni di educazione morale e civile, specialmente con attività di tutela, consulenza e formazione di docenti e del personale ATA della scuola statale e paritaria, di aggiornamento degli insegnanti, di orientamento scolastico e professionale, di formazione professionale iniziale e continua, di avviamento dei giovani al lavoro.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse:
- Per il raggiungimento degli scopi consortili l’associazione può proporsi ad enti pubblici e privati e associazioni come concessionario di servizi ed assumere partecipazioni in enti e società aventi scopi ed obiettivi coerenti con le finalità dell’associazione nel rispetto delle vigenti norme di legge. Inoltre può effettuare convenzioni con enti certificatori e promuovere attività sindacali.
- Sempre per i suddetti fini l’Associazione potrà stipulare accordi di collaborazione e compiere tutte le altre attività previste dalla legge.
ART.3 RISORSE ECONOMICHE
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) quote associative;
2) contributi pubblici e privati;
3) donazioni e lasciti testamentari;
4) rendite patrimoniali;
5) proventi da attività di raccolta fondi;
6) attivita’ di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall’assemblea dei soci che ne determina l’ammontare.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART.4 BILANCI
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno l’associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura.
Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l’anno successivo all’assemblea dei soci per l’approvazione.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
ART.5 I SOCI
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all’ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.
ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Il diniego da parte del consiglio direttivo alla domanda di ammissione è comunicata all’interessato, altrimenti iscritto automaticamente a libro soci.
Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all’interessato entro 60 giorni.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
3) a versare l’eventuale quota associativa.
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione;
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla
gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.
ART.8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’associazione
1) l’Assemblea dei soci:
2) il Comitato Direttivo;
3) il Presidente.
ART.9 ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l’eventuale bilancio sociale;
2) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3) delibera l’eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
4) delibera l’esclusione dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell’associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.
ART.10 COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall’incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica..
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.
Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 1 volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
ART.11 IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci e resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d’età.
ART.12 SCIOGLIMENTO
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
ART.13 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.