I periodi riscattabili dai dipendenti pubblici ai fini pensionistici

I dipendenti pubblici, iscritti presso l’ex Inpdap, possono recuperare ai fini della pensione diversi anni non lavorati, privi di contributi previdenziali, grazie allo strumento del riscatto.

I lavoratori statali possono in primo luogo procedere allariunione gratuita ai fini pensionistici di tutti i servizi resi allo Stato e ad Enti locali (Art 112 e 113 del DPR 1092/1973) prima di andare in pensione. In sostanza tutti i servizi prestati con iscrizione in più Casse gestite dall’(ex) Inpdap si ricongiungono gratuitamente ai fini di un unico trattamento di quiescenza. Le norme che saranno applicate per la determinazione del trattamento finale sono quelle della Cassa dove il dipendente risulta iscritto alla data di cessazione. La ricongiunzione avviene d’ufficio se non è stato già liquidato trattamento di quiescenza, altrimenti deve essere prodotta domanda entro 6 mesi dall’inizio della nuova iscrizione, ovvero dalla notifica del provvedimento di pensione, previa rifusione di quanto percepito. In ogni caso la ricongiunzione è gratuita.

A completamento è ammesso pure il riscatto gratuito dei servizi resi allo Stato senza ritenuta conto tesoro o dei servizi resi ad enti pubblici diversi dallo Stato (Artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973) per i quali il lavoratore risulti stato assicurato presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti invece che presso le casse pensionistiche del regime pubblico (Ex-Inpdap). In questi casi l’ordinamento consente il trasferimento gratuito dei contributi dall’Inps alla Cassa Stato al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico. Il computo gratuito può essere esercitato in tutto o in parte, a condizione che tali periodi risultino coperti da contribuzione e che non abbiano dato luogo a pensione o a indennità. Comunque, previo trasferimento dei contributi dall’INPS o dagli altri fondi. Oltre naturalmente al riscatto del servizio militare.

I dipendenti pubblici, pagando il relativo onere, possono recuperare ai fini della pensione i seguenti periodi non contribuiti:

  • i periodi di lavoro svolto all’estero presso Paesi non convenzionati: per questi periodi, difatti, non è consentita la totalizzazione estera, ma solo il riscatto;
  • i servizi svolti in qualità di lettori di lingua e letteratura italiana presso università estere;
  • il corso di studi universitario (laurea, diploma universitario, dottorato di ricerca…);
  • i servizi statali non di ruolo per i quali non siano stati versati i relativi contributi nell’assicurazione generale obbligatoria;
  • i periodi di servizio svolto in qualità di vicepretore reggente, per un periodo non inferiore a sei mesi;
  • i servizi svolti in qualità di assistente straordinario non incaricato, o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
  • i contributi omessi e prescritti, con la costituzione di rendita vitalizia: questa misura consiste nella possibilità, per il datore di lavoro, di riscattare i contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti omessi e caduti in prescrizione; la stessa facoltà è riconosciuta al lavoratore dipendente, che può sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno (per approfondire: Pensione, come recuperare i contributi non versati);
  • i servizi che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo (il riscatto è gratuito se questi servizi sono stati svolti con iscrizione all’assicurazione obbligatoria);
  • i periodi che intercorrono dalla data della decorrenza giuridica a quella di effettiva presa in servizio (decorrenza economica);
  • i periodi di pratica e di iscrizione agli albi professionali, a condizione che il periodo di pratica o d’iscrizione sia stato richiesto come condizione necessaria per l’ammissione in servizio;
  • i servizi svolti nelle scuole legalmente riconosciute;
  • il periodo di astensione facoltativa per maternità: questo periodo è riscattabile sino a un massimo di 22 settimane e di 5 anni complessivi; l’interessata deve essere in possesso di almeno 5 anni contribuiti ed in forza al 27 aprile 2001.

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