Ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2006-2009, il personale scolastico (docente ed Ata) ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie retribuito. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.
15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
16. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo che si aggiungono ai giorni di ferie (art.14 del CCNL 2006-2009 da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto).
Il personale docente ha diritto a fruire le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (ovvero durante i mesi di luglio e agosto), ad esclusione di quelli destinati agli scrutini e agli esami di Stato e di quelli connessi agli scrutini per gli studenti della secondaria con debiti scolastici (nel caso in cui il collegio docenti non li abbia programmati nella prima settimana di settembre).
Il personale Ata ha diritto a fruire delle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in maniera frazionata. Va comunque assicurata la fruizione di almeno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto e nel rispetto dei turni prestabiliti nell’ambito del piano delle attività predisposto all’inizio dell’anno ai sensi degli artt. 51 e 53 del Ccnl/07.
In caso di ferie non godute per esigenze di servizio o anche per ragioni personali e di malattia, per il personale docente le ferie vanno fruite entro l’anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione delle lezioni, e per il personale Ata entro il mese di aprile dell’anno scolastico successivo.
Nel caso in cui le ferie in atto vengano interrotte o sospese per ragioni di servizio, il lavoratore ha diritto non solo al recupero delle stesse, ma anche al rimborso di tutte le spese documentate per i viaggio di rientro e di ritorno al luogo di svolgimento.
Le ferie del personale assunto a tempo determinato (supplente saltuario, fino al termine delle lezioni oppure fino al 30 giugno) sono proporzionali al servizio prestato (art. 19 CCNL 2006-2009) e vanno fruite nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (Legge 228/2012). Solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti. Le ferie del personale a tempo determinato con contratto annuale fino al 31 agosto seguono le stesse regole del personale con contratto a tempo indeterminato.