Le precedenze, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9 del C.C.N.L.
Il personale beneficiario delle precedenze è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.
Il CCNI vigente per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie prevede il riconoscimento di una precedenza per il personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.
Tale precedenza, prevista per i parenti ed affini fino al secondo grado, si estende fino ai parenti e affini entro il terzo grado quando i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità:
- abbiano compiuto 65 anni di età
- siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).
La precedenza si ottiene solo ed esclusivamente se si è in possesso di uno dei seguenti requisiti:
g)personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità (l’istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell’amministratore di sostegno).
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
h)personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive;
I) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il I° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
n) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro Il terzo grado qualora i genitori o li coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità ”rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
La precedenza è riconosciuta a condizione che:
- si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni;
- in assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito;
- l’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.
La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per li comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda .
Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.