L’assenza per malattia del personale scolastico

La disposizione a tutela del personale della Scuola è il CCNL del 29.11.2007 che disciplina l’assenza per malattia con riguardo ai periodi massimi fruibili, ai regimi specifici giustificati da circostanze particolari, agli obblighi del dipendente, nonché agli effetti sul trattamento economico, previdenziale e sulle ferie i cui riferimenti sono: l’art.17 per il personale assunto a tempo indeterminato e l’art.19 per il personale assunto a tempo determinato; l’art. 20 per i casi di infortunio sul lavoro e le malattie dovute a causa di servizio di tutto il personale.
Le assenze per malattia del personale scolastico variano in relazione alla tipologia di contratto stipulato.
Docenti con contratto al 30 Giugno o 31 Agosto
L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione in ciascun anno

  • è intera per il primo mese
  • 50% nel secondo e terzo mese
  • senza retribuzione nei mesi successivi

Docenti con contratto breve
L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto, nei limiti della durata del contratto, per un periodo massimo di 30 giorni annuali.
La retribuzione in questo periodo è pari al 50%.
Personale ATA con contratto al 30 Giugno o 31 Agosto
L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione in ciascun anno

  • è intera per il primo mese
  • 50% nel secondo e terzo mese
  • senza retribuzione nei mesi successivi

Personale ATA con contratto breve o contratto COVID
L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto, nei limiti della durata del contratto, per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Anche i contratti su organico COVID sono supplenze brevi, quindi, rientrano in questo computo, mentre l’assenza per malattia causata da COVID è equiparata a ricovero ospedaliero ed è esclusa dal comporto ai fini del raggiungimento del periodo massimo previsto dal CCNL.
Si ricorda che l’assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico.

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